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Per ritiro ricette negli orari di apertura dopo 4 giorni lavorativi dalla consegna nella cassetta delle lettere.

Servizi Medicina Generale

Un gruppo di medici di medicina generale con una forte motivazione ed un grande senso di “cittadinanza” accompagna l’elasticità nell’organizzare la risposta al cambiamento e nel migliorare i servizi offerti.

Servizi Medicina Specialistica

Al Cuneo Salute SRL, ci impegniamo a offrire cure mediche di alta qualità attraverso la professionalità e la competenza della nostra equipe di specialisti.

I nostri Medici

Laurea in Medicina e Chirurgia – Università degli studi di Milano

Laurea in Medicina e Chirurgia – Università Statale di Milano

Laura magistrale in Medicina e Chirurgia – Università San Luigi Gonzaga di Torino

Laurea in Medicina e Chirurgia – Università Statale di Milano

Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Praga

Laurea in Medicina e Chirurgia – Università di Pavia

Domande frequenti

La nuova modalità per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche prevede che, ai cittadini che risultino averne diritto in base ad un elenco fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), venga attribuito un codice esenzione.

La stessa informazione viene registrata nell’Anagrafe Regionale e resa disponibile al medico prescrittore che riporta il codice dell’esenzione sulla prescrizione.

Nel caso non sia presente la registrazione nell’Anagrafe Regionale, l’assistito può esibire la comunicazione ricevuta o i moduli autocertificati pregressi al medico che riporterà il codice dell’esenzione sulla prescrizione. Se non è stata ricevuta nemmeno la suddetta comunicazione, l’assistito che comunque ritenga di aver diritto all’esenzione deve recarsi in ASL per effettuare l’autocertificazione, oppure può effettuare l’autocertificazione via Internet.

I requisiti necessari per i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Regionale per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche sono riassunti nella tabella in allegato. Si fa presente che Regione Lombardia ha ampliato il perimetro degli aventi diritto ridefinendo alcuni requisiti per l’ottenimento del diritto all’esenzione (indicate come “esenzioni a validità regionale”).

Scarica la tabella

Per ottenere l’attestazione di esenzione dal pagamento ticket, l’assistito in possesso dei requisiti deve effettuare un’autocertificazione in una delle due seguenti modalità:

  • presentandosi presso gli sportelli di Scelta e Revoca della propria ASL, consapevole che la dichiarazione è soggetta a verifiche ed alle responsabilità penali che insorgono qualora la dichiarazione non sia veritiera;
  • tramite internet sul sito www.crs.regione.lombardia.it attraverso i servizi on line per il cittadino.

L’autocertificazione deve essere effettuata dall’interessato o dai soggetti di seguito indicati:

  • dal genitore che esercita la potestà, se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
  • dal tutore se l’interessato è soggetto a tutela;
  • dall’amministratore di sostegno se l’interessato ne è soggetto;
  • dall’interessato con l’assistenza del curatore se l’interessato è soggetto a curatela.

Per reddito complessivo fiscale ai fini dell’esenzione è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale (la cui definizione si trova nel seguente punto) quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi, come somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

  • mod. CUD: parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l’eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell’eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
  • mod. 730: prospetto di liquidazione mod. 730-3 importo di cui al rigo 11;
  • mod. UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket: il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51.

Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51.

Sono familiari a carico:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all’estero;

altri familiari conviventi a carico:

  1. il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  2. i discendenti dei figli;
  3. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
  4. i genitori adottivi;
  5. i generi e le nuore;
  6. il suocero e la suocera;
  7. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
  8. Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

No, non è sufficiente. Il cittadino con più di 65 anni di età ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito se appartiene ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 38.500,00 (tale soglia vale solo in Lombardia perché Regione ha esteso il valore soglia che nel resto d’Italia è più basso, ossia € 36.151,98).

La ricetta medica è un documento scritto, redatto da un medico chirurgo (ossia: laureato in medicina e chirurgia, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Albo professionale), che consente al paziente di ottenere dal farmacista la consegna dei medicinali che vi sono elencati.

La ricetta modulo RUR (ricetta “rossa”) emessa dal medico generico del servizio sanitario nazionale serve a prescrivere esami, oppure visite specialistiche.

Le prescrizioni di esami ematici o strumentali e di visite specialistiche hanno la validità di un anno, salvo diversa indicazione medica.

Per i farmaci concessi dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti tramite modulo RUR (ricetta “rossa”) la validità è limitata a trenta giorni, e la ricetta deve essere consegnata presso una farmacia della regione di appartenenza, nel nostro caso la Lombardia.

Chi può usare il “ricettario rosso” per prescrivere farmaci a carico del SSN?

I medici di medicina generale convenzionati con il SSN, i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica, i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, gli specialisti ambulatoriali interni, i medici dipendenti del SSN. Non possono, quindi, prescrivere sul “ricettario rosa” i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN. I blocchetti contenenti i moduli per la prescrizione di farmaci a carico del SSN vengono consegnati dall’Azienda Sanitaria al medico dipendente o convenzionato con il SSN ed egli ne diventa responsabile del suo uso.

I medici dipendenti e convenzionati con il SSN possono usare il “ricettario rosso” in qualunque contesto?

I medici dipendenti e convenzionati con il SSN utilizzano il “ricettario rosa” per la prescrizione di farmaci solo e soltanto nell’ambito dell’esercizio della loro attività istituzionale di medici pubblici. Ciò significa che se il medico svolge anche attività privata, in quel contesto egli non è più un “medico pubblico” bensì un medico privato e quindi non può prescrivere farmaci utilizzando il “ricettario rosa” ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta “ricetta bianca”.

A titolo di esempio, il medico di famiglia che svolge anche attività libero professionale, come libero professionista non può usare il “ricettario rosso”, così come il medico ospedaliero che svolge anche attività libero professionale in intra o extra moenia, in quell’ambito non può usare il “ricettario rosso”. Farlo significa porre a carico dello Stato il costo di farmaci prescritti in regime non istituzionale e ciò può comportare l’accusa di truffa ai danni del SSN.

La “ricetta bianca” ha validità non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione e, comunque, per non più di dieci volte, salvo che per alcune categorie di farmaci (come gli ormoni o gli ansiolitici), per i quali il periodo di validità della ricetta è più breve. Entro questi limiti, quindi, la ricetta è “ripetibile” nel senso che l’assistito può continuare ad esibirla al farmacista per acquistare i farmaci, fino al termine della sua validità. Infatti, ogni volta che viene presentata al farmacista per l’acquisto del medicinale, la ricetta viene timbrata ma poi riconsegnata all’assistito per il suo uso futuro. Tuttavia se il medico indica espressamente un numero di confezioni di medicinale superiore all’unità, la ricetta diventa “non ripetibile” e, quindi, è utilizzabile solo per quella volta.

La ricetta ripetibile è un tipo di prescrizione valida per l’acquisto ripetuto in farmacia di un certo farmaco. La ricetta ripetibile può essere solo del tipo bianco, su carta intestata del medico, e non una prescrizione del SSN. Essa ha una validità di sei mesi, e può essere riutilizzata per dieci volte, in questo arco temporale, ogni volta per acquistare una sola confezione. Ogni volta che ci si reca in farmacia per comprare quel farmaco, il farmacista deve apporre sulla ricetta ripetibile il proprio timbro, annotarne il prezzo e la data di vendita e restituire la ricetta al cliente.

La validità della ricetta medica ripetibile, così come il numero di confezioni ritirabili, può essere modificata dal medico: questo è il significato della frase che compare sulla confezione dei farmaci “salvo diversa indicazione del medico prescrivente”.

Il medico può, infatti, scrivere sulla ricetta medica più di una confezione. In questo caso, la ricetta è considerata non ripetibile e vale per il numero di confezioni specificato. Il medico può anche variare, aumentandolo o diminuendolo, il tempo di validità della ricetta medica ripetibile

La ricetta de materializzata (elettronica)

Nel 2010 avviene l’annuncio del decreto legge sulla dematerializzazione della ricetta medica cartacea.

Viene pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell’Economia nel 2 novembre 2011 e reso esecutivo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2015. Con questo decreto è stata istituita, per la sola prescrizione dei farmaci inclusi nei livelli essenziali di assistenza, l’adozione di una procedura elettronica per la prescrizione dei farmaci da parte dei medici autorizzati. Tale procedura prevede l’invio in forma telematica da parte del medico prescrittore al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell’Economia dei dati relativi all’assistito, che riceverà comunque un promemoria cartaceo della prescrizione.

Sono escluse dalla nuova modalità di prescrizione alcune classi di farmaci, come ad esempio le sostanze stupefacenti o psicotrope che continueranno quindi ad essere prescritte tramite i moduli cartacei già in uso.

Dal primo marzo 2016 è cominciata ufficialmente l’era della ricetta elettronica, ma non si può ancora dirle addio.

Nell’Italia dei rinvii, infatti, anche per questa rivoluzione c’è una lunga fase transitoria che si concluderà solo a fine 2017. E fino ad allora bisognerà continuare a convivere con la ricetta cartacea, ancora indispensabile per alcuni farmaci (come stupefacenti, ossigeno, prescrizioni per erogazione diretta in continuità assistenziale e farmaci con piano terapeutico) e il ‘piccolo promemoria’ (15×21 cm) stampato dal medico da consegnare al bancone della farmacia.

La normativa in prevederà a breve la dematerializzazione delle ricette relative alle prestazioni specialistiche.

Sono farmaci per i quali è scaduto il brevetto, e quindi possono essere prodotti e messi in commercio da varie aziende ad un costo più basso del farmaco originale.

Fino all’ingresso dei farmaci generici, il pubblico conosceva i farmaci attraverso il loro nome commerciale. Questo è un nome di fantasia che viene scelto dalla casa produttrice. Infatti il nome commerciale di un farmaco differisce da una nazione all’altra.

Il vero nome di un farmaco invece è quello che si riferisce al cosiddetto “Principio attivo”, cioè al composto chimico che esercita l’azione farmacologica.

Questo nome viene scelto al momento della scoperta del farmaco e della registrazione del brevetto ed è uguale in tutte le nazioni del mondo.

I farmaci generici costano almeno il 20% in meno dei farmaci “marchiati” in quanto le ditte produttrici non devono sostenere spese per la ricerca e per la commercializzazione poiché si tratta di farmaci già noti.

La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Principali destinatari sono dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro.

Il presupposto è infatti che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno. E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico e tecnico.

A chi si applica?

Come specificato fin dal titolo le indicazioni contenute nella legge si rivolgono alla persona handicappata.

Nella norma (art. 3, comma 1) si precisa che “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa è tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.”

La legge (art. 3, comma 4) “si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale”.

Nel testo della norma compaiono anche indicazioni rivolte ai familiari delle persone handicappate.

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