Alcune delle domande più comuni che riceviamo:

Qual è in sintesi la nuova modalità per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito?

La nuova modalità per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche prevede che, ai cittadini che risultino averne diritto in base ad un elenco fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), venga attribuito un codice esenzione.

La stessa informazione viene registrata nell’Anagrafe Regionale e resa disponibile al medico prescrittore che riporta il codice dell’esenzione sulla prescrizione.

Nel caso non sia presente la registrazione nell’Anagrafe Regionale, l’assistito può esibire la comunicazione ricevuta o i moduli autocertificati pregressi al medico che riporterà il codice dell’esenzione sulla prescrizione. Se non è stata ricevuta nemmeno la suddetta comunicazione, l’assistito che comunque ritenga di aver diritto all’esenzione deve recarsi in ASL per effettuare l’autocertificazione, oppure può effettuare l’autocertificazione via Internet.

Quali sono i requisiti per essere esenti dal pagamento del ticket per prestazioni specialistiche in Lombardia?

I requisiti necessari per i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Regionale per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche sono riassunti nella tabella in allegato. Si fa presente che Regione Lombardia ha ampliato il perimetro degli aventi diritto ridefinendo alcuni requisiti per l’ottenimento del diritto all’esenzione (indicate come “esenzioni a validità regionale”).

Scarica la tabella

Qualora il cittadino abbia necessità di autocertificare il proprio diritto all’esenzione che cosa deve fare?

Per ottenere l’attestazione di esenzione dal pagamento ticket, l’assistito in possesso dei requisiti deve effettuare un’autocertificazione in una delle due seguenti modalità:

  • presentandosi presso gli sportelli di Scelta e Revoca della propria ASL, consapevole che la dichiarazione è soggetta a verifiche ed alle responsabilità penali che insorgono qualora la dichiarazione non sia veritiera;
  • tramite internet sul sito www.crs.regione.lombardia.it attraverso i servizi on line per il cittadino.

L’autocertificazione del diritto all’esenzione dal ticket può essere effettuata solo dall’interessato?

L’autocertificazione deve essere effettuata dall’interessato o dai soggetti di seguito indicati:

  • dal genitore che esercita la potestà, se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
  • dal tutore se l’interessato è soggetto a tutela;
  • dall’amministratore di sostegno se l’interessato ne è soggetto;
  • dall’interessato con l’assistenza del curatore se l’interessato è soggetto a curatela.

Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?

Per reddito complessivo fiscale ai fini dell’esenzione è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale (la cui definizione si trova nel seguente punto) quale risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi, come somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

  • mod. CUD: parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l’eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell’eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
  • mod. 730: prospetto di liquidazione mod. 730-3 importo di cui al rigo 11;
  • mod. UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

Che cosa si intende per nucleo familiare ai fini dell’esenzione?

Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell’esenzione dal pagamento del ticket: il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51.

Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

Quali familiari possono essere considerati familiari a carico?

I familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51.

Sono familiari a carico:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all’estero;

altri familiari conviventi a carico:

  1. il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  2. i discendenti dei figli;
  3. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
  4. i genitori adottivi;
  5. i generi e le nuore;
  6. il suocero e la suocera;
  7. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
  8. Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

E’ sufficiente aver compiuto 65 anni per avere diritto all’esenzione in base alle condizioni di reddito?

No, non è sufficiente. Il cittadino con più di 65 anni di età ha diritto all’esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito se appartiene ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 38.500,00 (tale soglia vale solo in Lombardia perché Regione ha esteso il valore soglia che nel resto d’Italia è più basso, ossia € 36.151,98).

Cosa è e quanto dura una ricetta?

La ricetta medica è un documento scritto, redatto da un medico chirurgo (ossia: laureato in medicina e chirurgia, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Albo professionale), che consente al paziente di ottenere dal farmacista la consegna dei medicinali che vi sono elencati.

La ricetta modulo RUR (ricetta “rossa”) emessa dal medico generico del servizio sanitario nazionale serve a prescrivere esami, oppure visite specialistiche.

Le prescrizioni di esami ematici o strumentali e di visite specialistiche hanno la validità di un anno, salvo diversa indicazione medica.

Per i farmaci concessi dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti tramite modulo RUR (ricetta “rossa”) la validità è limitata a trenta giorni, e la ricetta deve essere consegnata presso una farmacia della regione di appartenenza, nel nostro caso la Lombardia.

Chi può usare il “ricettario rosso” per prescrivere farmaci a carico del SSN?

I medici di medicina generale convenzionati con il SSN, i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica, i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, gli specialisti ambulatoriali interni, i medici dipendenti del SSN. Non possono, quindi, prescrivere sul “ricettario rosa” i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN. I blocchetti contenenti i moduli per la prescrizione di farmaci a carico del SSN vengono consegnati dall’Azienda Sanitaria al medico dipendente o convenzionato con il SSN ed egli ne diventa responsabile del suo uso.

I medici dipendenti e convenzionati con il SSN possono usare il “ricettario rosso” in qualunque contesto?

I medici dipendenti e convenzionati con il SSN utilizzano il “ricettario rosa” per la prescrizione di farmaci solo e soltanto nell’ambito dell’esercizio della loro attività istituzionale di medici pubblici. Ciò significa che se il medico svolge anche attività privata, in quel contesto egli non è più un “medico pubblico” bensì un medico privato e quindi non può prescrivere farmaci utilizzando il “ricettario rosa” ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta “ricetta bianca”.

A titolo di esempio, il medico di famiglia che svolge anche attività libero professionale, come libero professionista non può usare il “ricettario rosso”, così come il medico ospedaliero che svolge anche attività libero professionale in intra o extra moenia, in quell’ambito non può usare il “ricettario rosso”. Farlo significa porre a carico dello Stato il costo di farmaci prescritti in regime non istituzionale e ciò può comportare l’accusa di truffa ai danni del SSN.

La “ricetta bianca” ha validità non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione e, comunque, per non più di dieci volte, salvo che per alcune categorie di farmaci (come gli ormoni o gli ansiolitici), per i quali il periodo di validità della ricetta è più breve. Entro questi limiti, quindi, la ricetta è “ripetibile” nel senso che l’assistito può continuare ad esibirla al farmacista per acquistare i farmaci, fino al termine della sua validità. Infatti, ogni volta che viene presentata al farmacista per l’acquisto del medicinale, la ricetta viene timbrata ma poi riconsegnata all’assistito per il suo uso futuro. Tuttavia se il medico indica espressamente un numero di confezioni di medicinale superiore all’unità, la ricetta diventa “non ripetibile” e, quindi, è utilizzabile solo per quella volta.

La ricetta ripetibile è un tipo di prescrizione valida per l’acquisto ripetuto in farmacia di un certo farmaco. La ricetta ripetibile può essere solo del tipo bianco, su carta intestata del medico, e non una prescrizione del SSN. Essa ha una validità di sei mesi, e può essere riutilizzata per dieci volte, in questo arco temporale, ogni volta per acquistare una sola confezione. Ogni volta che ci si reca in farmacia per comprare quel farmaco, il farmacista deve apporre sulla ricetta ripetibile il proprio timbro, annotarne il prezzo e la data di vendita e restituire la ricetta al cliente.

La validità della ricetta medica ripetibile, così come il numero di confezioni ritirabili, può essere modificata dal medico: questo è il significato della frase che compare sulla confezione dei farmaci “salvo diversa indicazione del medico prescrivente”.

Il medico può, infatti, scrivere sulla ricetta medica più di una confezione. In questo caso, la ricetta è considerata non ripetibile e vale per il numero di confezioni specificato. Il medico può anche variare, aumentandolo o diminuendolo, il tempo di validità della ricetta medica ripetibile

La ricetta de materializzata (elettronica)

Nel 2010 avviene l’annuncio del decreto legge sulla dematerializzazione della ricetta medica cartacea.

Viene pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell’Economia nel 2 novembre 2011 e reso esecutivo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2015. Con questo decreto è stata istituita, per la sola prescrizione dei farmaci inclusi nei livelli essenziali di assistenza, l’adozione di una procedura elettronica per la prescrizione dei farmaci da parte dei medici autorizzati. Tale procedura prevede l’invio in forma telematica da parte del medico prescrittore al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell’Economia dei dati relativi all’assistito, che riceverà comunque un promemoria cartaceo della prescrizione.

Sono escluse dalla nuova modalità di prescrizione alcune classi di farmaci, come ad esempio le sostanze stupefacenti o psicotrope che continueranno quindi ad essere prescritte tramite i moduli cartacei già in uso.

Dal primo marzo 2016 è cominciata ufficialmente l’era della ricetta elettronica, ma non si può ancora dirle addio.

Nell’Italia dei rinvii, infatti, anche per questa rivoluzione c’è una lunga fase transitoria che si concluderà solo a fine 2017. E fino ad allora bisognerà continuare a convivere con la ricetta cartacea, ancora indispensabile per alcuni farmaci (come stupefacenti, ossigeno, prescrizioni per erogazione diretta in continuità assistenziale e farmaci con piano terapeutico) e il ‘piccolo promemoria’ (15×21 cm) stampato dal medico da consegnare al bancone della farmacia.

La normativa in prevederà a breve la dematerializzazione delle ricette relative alle prestazioni specialistiche.

Cosa sono i farmaci generici?

Sono farmaci per i quali è scaduto il brevetto, e quindi possono essere prodotti e messi in commercio da varie aziende ad un costo più basso del farmaco originale.

Fino all’ingresso dei farmaci generici, il pubblico conosceva i farmaci attraverso il loro nome commerciale. Questo è un nome di fantasia che viene scelto dalla casa produttrice. Infatti il nome commerciale di un farmaco differisce da una nazione all’altra.

Il vero nome di un farmaco invece è quello che si riferisce al cosiddetto “Principio attivo”, cioè al composto chimico che esercita l’azione farmacologica.

Questo nome viene scelto al momento della scoperta del farmaco e della registrazione del brevetto ed è uguale in tutte le nazioni del mondo.

I farmaci generici costano almeno il 20% in meno dei farmaci “marchiati” in quanto le ditte produttrici non devono sostenere spese per la ricerca e per la commercializzazione poiché si tratta di farmaci già noti.

Che cos'è la legge 104?

La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Principali destinatari sono dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro.

Il presupposto è infatti che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno. E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico e tecnico.

A chi si applica?

Come specificato fin dal titolo le indicazioni contenute nella legge si rivolgono alla persona handicappata.

Nella norma (art. 3, comma 1) si precisa che “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa è tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.”

La legge (art. 3, comma 4) “si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale”.

Nel testo della norma compaiono anche indicazioni rivolte ai familiari delle persone handicappate.

Come si accerta l’handicap?

L’accertamento dell’handicap di una persona avviene attraverso un esame effettuato da un’apposita commissione medica presente in ogni Asl. E’ quanto indicato nell’articolo 4 della legge 104/92. Nella commissione sono presenti anche un operatore sociale, un esperto per i vari casi da esaminare, e dal 2010, anche un medico INPS.

Per ottenere il riconoscimento dell’handicap, occorre presentare domanda all’INPS per via telematica. Questa procedura si struttura in due fasi:

  • Il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all’INPS.
  • Il cittadino presenta all’INPS la domanda, da abbinare al certificato medico. L’operazione avviene per via telematica. Può essere effettuata dal cittadino autonomamente o attraverso gli enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAf e altre organizzazioni.

 

Da sottolineare che l’accertamento dell’handicap è una questione distinta dal riconoscimento di invalidità.

Come indica l’art. 3, comma 1, della Legge 104/92: “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La certificazione dello stato di handicap sottolinea dunque le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita quotidiana per effetto della sua minorazione.

L’invalidità, invece, è intesa come la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive. Il certificato di invalidità civile, dunque, riguarda esclusivamente una valutazione medico-legale

Come prenotare visite ed esami specialistici tramite servizio sanitario nazionale in regione Lombardia?

Nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale puoi prenotare visite ed esami solo se sei in possesso della prescrizione medica, effettuata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (ricetta rossa), della Tessera Sanitaria – CNS/CRS e attraverso i seguenti canali:

  • online con PC e smartphone, tramite il Portale Regionale dei Servizi Sanitari;
  • con smartphone e tablet, tramite l’app Salutile Prenotazioni;
  • attraverso l’ausilio delle farmacie lombarde;
  • telefonando al Call Center Regionale o ai CUP delle strutture sanitarie. Numero verde 800.638.638, da mobile 02.99.95.99;
  • di persona, presso gli sportelli delle singole strutture sanitarie Per prenotare è necessario essere in possesso della Tessera Sanitaria – CNS/CRS e dell’impegnativa redatta dal medico curante.
  • Per ulteriori informazioni contattare il callcenter oppure inviare una mail a crs@regione.lombardia.it oppure chiamare il numero verde 800.030.606 (dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato)

 

Prestazioni sanitarie ad accesso diretto per cui non e’ richiesta la prescrizione del medico curante

La normativa vigente prevede che è consentito l’accesso, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità:

  • ostetricia e ginecologia;
  • odontoiatria (l’accesso è limitato alle categorie di utenti indicate nell’allegato 1 “Criteri per l’erogazione con il SSR dell’assistenza odontoiatrica” alla DGR VIII/3111/
  • pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l’assistenza pediatrica di base);
  • psichiatria e neuropsichiatria infantile.

 

Si precisa che per evidenti esigenze organizzative, le singole strutture erogatrici solitamente prevedono la prenotazione di dette prestazioni, anche senza prescrizione, pertanto agli utenti potrebbe essere richiesto di prenotare un appuntamento per accedere alle prestazioni.

Prestazioni sanitarie ad accesso diretto per cui non è richiesta la prenotazione

Sono quelle prestazioni alle quali è possibile accedere senza bisogno di prenotazione, dopo aver effettuato il pagamento e l’accettazione.
È necessario avere con sé l’impegnativa del medico curante, la Tessera Sanitaria CNS/CRS ed eventuali attestazioni di esenzioni.
Per gli esami di laboratorio l’accesso è libero (salvo per alcune tipologie di esami e su indicazione della singola struttura sanitaria). Per ottenere tali prestazioni, infatti, non è richiesta la prenotazione, ma è sufficiente presentarsi in uno dei punti prelievo dislocati nel territorio di pertinenza della struttura sanitaria.

Pagamento delle prestazioni sanitarie

Il pagamento del ticket di prestazioni sanitarie è da eseguirsi presso gli sportelli dell’accettazione di ciascuna struttura. Nella maggior parte delle aziende puoi pagare le prestazioni sanitarie tramite bancomat, carte di credito assegni e contanti. Il pagamento e l’accettazione possono essere effettuati o al momento della prenotazione (se in loco), o il giorno stesso in cui viene erogata la prestazione prima di recarsi in ambulatorio.

Prenotazioni e classi di priorità

Il rispetto dei tempi di attesa secondo le indicazioni regionali costituisce impegno comune delle strutture erogatrici. Con lo scopo di favorire l’attività clinica del medico proscrittore sono state introdotte dal sistema regionale le classi di priorità.

Le classi di priorità da individuarsi obbligatoriamente da parte del medico prescrittore per le prime visite e le prime prestazioni diagnostiche terapeutiche, tramite l’utilizzo dello spazio “Area di Priorità della Prestazione”, presente sul ricettario SSN ma anche nella maschera della ricetta de materializzata, sono:

  • U = Urgente (nel più breve tempo possibile o, se differibile, entro 72 ore). Si riferisce a prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo molto breve la prognosi a breve del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità.
  • B = Breve, entro 10 giorni; si riferisce a prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo molto breve la prognosi a breve del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità;
  • D = entro 30 giorni visite ed entro 60 giorni per i primi accessi alle prestazioni di diagnostica strumentale; si tratta di prestazioni la cui esecuzione non condiziona a breve la prognosi del paziente;
  • P = programmabile, in quanto il tempo di attesa per l’erogazione non influenza lo stato clinico/prognosi del paziente.

Per prestazione di “primo accesso” (sia visita che esame strumentale) è da intendersi l’accesso in cui il problema del cittadino viene affrontato per la prima volta e per il quale viene formulato un preciso quesito diagnostico, accompagnato dalla esplicita dizione di “primo accesso”. Sono da considerarsi di primo accesso anche le prestazioni effettuate da pazienti noti, affetti da malattie croniche, che presentino una riacutizzazione della propria malattia o l’insorgenza di un nuovo problema, non necessariamente correlato con la patologia cronica, tale da rendere necessaria una rivalutazione complessiva.

Per visita o esame di “ controllo – follow up”- sono da intendersi:

  • visite o accertamenti diagnostici strumentali successivi ad un inquadramento diagnostico già concluso che ha definito il caso ed eventualmente già impostato una prima terapia. Si tratta di prestazioni finalizzate ad esempio a: seguire nel tempo l’evoluzione di patologie croniche, valutare a distanza l’eventuale insorgenza di complicanze, verificare la stabilizzazione della patologia o il mantenimento del buon esito dell’intervento, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto al primo accesso;
  • prestazioni successive al primo accesso e programmate dallo specialista che ha già preso in carico il paziente e che quindi specificherà nell’impegnativa il tempo entro cui la prestazione deve essere erogata (comprese le prestazioni di 2° e 3° livello rese a pazienti a cui è già stato fatto un inquadramento diagnostico che necessitano di approfondimento);
  • tutte le prestazioni prescritte con l’indicazione del codice di esenzione per patologia sull’impegnativa, a meno che il prescrittore non riporti espressamente la dicitura “primo accesso”;
  • tutte le prestazioni per cui non sia presente il quesito diagnostico né evidenza di primo accesso

L’indicazione del campo “classe di priorità” da parte del Medico prescrittore è obbligatoria. Nel caso in cui la classe di priorità non venga compilata si sottintende che le prescrizioni, per volontà implicita dello stesso, ricadono nella classe di priorità P. La ATS verifica e controlla il rispetto delle classi di priorità, anche per tramite delle segnalazioni ricevute dai differenti attori del sistema ovvero dai cittadini.

Premesso che, qualora in considerazione della situazione clinica, il medico ravvisasse la necessità di interventi con caratteristica di “urgenza”, si identifica come luogo di elezione il Pronto Soccorso.

All’interno dei criteri di appropriatezza delle prestazioni territoriali, il sistema regionale favorisce l’anticipo diagnostico ponendo in capo al medico prescrittore la possibilità di indicare una classe di priorità tra U, B e D.

Il Medico prescrittore (medico di medicina generale e medico specialista) è tenuto a segnalare la priorità di accesso alle prestazioni sull’impegnativa.

In tema di anticipo diagnostico si sottolinea che l’utilizzo delle classi U, B e D consente l’esecuzione della prestazione entro il tempo indicato dalla classe di priorità assegnata.

Per la classe U si ritiene assolutamente vincolante quanto previsto dalla normativa ovvero che la prestazione sia da erogare “nel più breve tempo possibile o entro 72 ore” rendendo il termine temporale delle 72 ore dalla prescrizione vincolante; per le classi B e D, pur essendo connesse all’anticipo diagnostico trattasi di prestazioni differibili con un limite temporale; il rispetto dei 10 e 30 giorni, in caso di impossibilità nel reperimento di spazi per la prenotazione entro tali termini, può escludere dal conteggio le giornate festive e prefestive.

Nel caso di necessità da parte del medico di una prescrizione in classe U (prestazioni da effettuarsi nel più breve tempo possibile o entro le 72 ore), quest’ultimo, deve nella scelta della indicazione della classe di priorità, tenere in debito conto della presenza di giornate prefestive e/o festive.

Il medico prescrittore invita il paziente a presentarsi per la prenotazione della prestazione subito dopo la prescrizione ovvero nel più breve tempo possibile di norma entro 24/48 ore. Questo per permettere alle strutture l’organizzazione dell’erogazione della prestazione nei tempi stabiliti dalla classe di priorità.

In tal senso ATS e le strutture specialistiche dotate di ricettario forniranno, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni, adeguata comunicazione ai prescrittori.

La prenotazione con classe di priorità B deve essere effettuata nel più breve tempo possibile tenendo conto che, prenotazioni a ridosso dei 10 giorni fissati dalla classe di priorità, non consentiranno, per evidenti ed ovvi problemi organizzativi, l’erogazione della prestazione nei tempi previsti. Quanto sopra a valere anche per la classe D.

In caso di richiesta di prenotazione della prestazione oltre la tempistica indicata dalle classi di priorità (U, B e D) l’assistito non deve ritornare dal Medico curante per un’ulteriore prescrizione o per la modifica della stessa: la struttura infatti può accogliere la prescrizione fissando l’appuntamento nel più breve tempo possibile anche tenendo conto della classe di priorità indicata nella prescrizione.

Nel caso di impossibilità di erogazione da parte della struttura di una prestazione con classe di priorità nei tempi definiti da quest’ultima, è fatto obbligo alla struttura di indicare altra unità di offerta.

Per salvaguardare la corretta relazione medico-paziente, nonché le responsabilità medico legali connesse all’atto medico che genera la prestazione, non è possibile modificare da parte dell’operatore di front office la classe di priorità.

Si precisa infine che al codice di priorità P non è associato tempo di attesa predefinito. A cura della struttura è l’erogazione della prestazione nei tempi richiesti qualora il medico prescrittore indichi un periodo temporale definito.

Posso usufruire dell'assistenza sanitaria se soggiorno temporaneamente in un luogo diverso da quello della mia residenza?

I cittadini che soggiornano temporaneamente in un Comune di una Azienda Sanitaria diversa da quella di residenza hanno diritto all’assistenza sanitaria, effettuando l’iscrizione nell’elenco degli assistiti e la relativa scelta del medico di base presso l’Azienda Sanitaria locale di domicilio, purché la loro permanenza sia di un periodo di almeno tre mesi e per un periodo massimo di un anno (rinnovabile) e sia dettata da motivi di età (superiore ai 75 anni) o da documentati motivi di lavoro, studio o salute (presenza di esenzione per patologia).

La nuova carta regionale dei servizi viene spedita direttamente all’indirizzo di residenza prima della scadenza.

Nel caso l’utente non la riceva, può recarsi agli uffici dell’ASL di competenza, che rilasceranno una tessera cartacea provvisoria, in attesa che la nuova CRS venga recapitata all’indirizzo di residenza.

Perché la tessera sanitaria ha una scadenza e che validità ha?

La Tessera Sanitaria ha 6 anni di validità per motivi legati alla durata dei certificati digitali in essa contenuti.

Per gli extracomunitari la Tessera Sanitaria viene emessa con validità eguale alla durata del permesso di soggiorno.

La validità temporale della Tessera (data di scadenza) è riportata sia sul fronte che sul retro della Tessera stessa ed è registrata nel chip. Alla data di scadenza la Tessera verrà riemessa senza che il cittadino debba farne richiesta.

A partire dalla fine di settembre 2013, alla scadenza della Tessera Sanitaria regionale (CRS), verrà recapitata ai cittadini lombardi la Tessera Sanitaria (TS) – Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Cosa devo fare se non ho ricevuto la tessera sanitaria?

Il cittadino può rivolgersi al Numero Verde 800.030.606, per ottenere informazioni relative al mancato recapito della Tessera Sanitaria.

Gli operatori, una volta verificato la causa del mancato recapito, comunicheranno le azioni che, eventualmente, il cittadino deve intraprendere.

Che tipo di assistenza è prevista per i non aventi diritto alla tessera sanitaria?

Ai cittadini iscritti a termine italiani e comunitari (ad es. immigrati temporanei) con iscrizione al Servizio Socio-Sanitario Regionale di durata inferiore ai sei mesi, ai cittadini non residenti in Italia e agli extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno la cui scadenza sia inferiore ai sei mesi, viene rilasciata la Tessera Sanitaria cartacea al posto della Tessera Sanitaria. Inoltre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze rilascia una T.S. (la Tessera Sanitaria nazionale, inviata a tutti coloro che hanno diritto all’assistenza sanitaria) agli assistiti che rientrano in questa casistica e provvede ad inviarla all’indirizzo di residenza che risulta all’Agenzia delle Entrate.

Cosa devo fare in caso di furto o smarrimento della tessera sanitaria?

Contattare subito il numero verde 800.030.606 per bloccare la Tessera;

recarsi presso gli uffici di Scelta e Revoca della ASL di competenza per richiedere il rilascio di una nuova Tessera. Il processo di richiesta del duplicato della tessera sanitaria in caso di furto o smarrimento è stato semplificato: la denuncia alle autorità competenti non è più necessaria e può essere sostituita con un’autocertificazione dell’avvenuto furto o smarrimento.

La richiesta di duplicato può essere fatta anche presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, sempre presentando un’autocertificazione.

Successivamente, di solito nell’arco di un mese, la Carta Regionale dei Servizi viene recapitata all’indirizzo di residenza del cittadino

La tessera sanitaria è valida anche al di fuori d'italia?

La Tessera Sanitaria ha funzione di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) e come tale garantisce il diritto all’assistenza sanitaria gratuita durante il soggiorno temporaneo in uno dei paesi dell’Unione Europea (UE) o in uno degli stati che aderiscono allo Spazio Economico Europeo (Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda), secondo le normative dei singoli Paesi.

L’assistito in possesso di Tessera Sanitaria o, in alternativa, del certificato cartaceo, potrà beneficiare delle “cure sanitarie necessarie” nello Stato di temporaneo soggiorno. L’assicurato riceverà le prestazioni sanitarie della stessa qualità e nella stessa quantità che il Paese in cui si trova l’assicurato eroga ai propri assistiti e non le prestazioni alle quali avrebbe diritto in Italia.

Inoltre l’assistito sarà soggetto ai ticket dello Stato in cui si trova.

Sono stati segnalati casi (es. cittadini che hanno avuto necessità di ricoveri ospedalieri in città europee) per i quali la Tessera Sanitaria non è stata ritenuta sufficiente. In questi casi, a fronte di una esplicita richiesta dell’interessato all’ASL di competenza, l’ASL stessa, può fornire supporto al Cittadino trasmettendo via fax, email o posta, una copia cartacea del “Certificato provvisorio sostitutivo tessera europea di assicurazione malattia”.

Ho la patente in scadenza: cosa devo fare?

Il rinnovo della patente, per semplicità parliamo della sola patente B, è un’operazione che dobbiamo compiere ad intervalli di tempo piuttosto lunghi:

  • ogni 10 anni fino ai 50 anni di età;
  • ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni;
  • ogni 3 anni per età compresa tra 70 e 80 anni;
  • ogni 2 anni oltre gli 80 anni.

Per rinnovare la patente è necessario fare una visita medica, le possibilità sono molteplici, dal medico della ASL a quello dei Vigili del Fuoco, dal medico delle Ferrovie all’ispettore medico del ministero del Lavoro.

Si può rinnovare la patente di guida anche presso le sedi ACI di Lecco, Merate e Casatenovo.

Oppure a Oggiono, presso lo studio medico convenzionato, tutti i giorni secondo disponibilità (sabato compreso).

Visita medica per la patente ACI Valmadrera

per prenotare la visita medica per la patente di guida presso la Cooperativa Medici “IL CUNEO” contattare il Front Office chiamando lo 0341 202090

oppure è possibile effettuare la prenotazione della visita medica direttamente on-line accedendo al sistema di prenotazione ACI cliccando sull’immagine qui di seguito

ACI Valmadrera

Dopo i 50 anni quanto dura la patente?

Dopo i 50 anni la durata della patente di guida è la seguente:

  • PATENTE A e B: rinnovo ogni 5 anni fino a 70 anni, ogni 3 anni tra 70 e 80 anni e ogni 2 anni superati gli 80 anni di età.
  • PATENTE C: rinnovo ogni 5 anni fino ai 65 anni di età e rinnovo ogni 2 anni superati i 65 anni di età.
  • PATENTE D: rinnovo ogni 5 anni fino ai 60 anni di età e rinnovo ogni anno dopo i 60 anni di età.

Reclami e segnalazioni

Il sistema sanitario garantisce ai cittadini la possibilità di segnalare eventuali inconvenienti riscontrati nell’attività dei soggetti che operano a vario titolo nell’area dell’assistenza sanitaria: i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale, i medici specialisti, gli operatori di “front office”.

Le eventuali segnalazioni riguardanti la rete di offerta (strutture erogatrici, cure primarie, servizi di prevenzione) possono essere inviate al Dipartimento Cure Primarie (segnalazioni@ats-brianza.it) che, di concerto con l’URP, provvede ad avviare una procedura con l’obiettivo di evidenziare eventuali responsabilità contribuendo al miglioramento del sistema di accesso alle cure/presa in carico.

Ulteriore strumento istituito presso la ATS è l’UPT (Ufficio di Pubblica Tutela) che raccoglie richieste, segnalazioni e reclami avanzati dal cittadino che ritenga leso un proprio diritto o abbia riscontrato problematiche riferibili ai Servizi dell’ATS, alle Case di Cura private, agli Ambulatori privati accreditati, alle strutture UdO socio sanitarie.

Diritti dell’assistito per l’accesso al sistema sanitario:

L’assistito ha diritto di ricevere dal proprio Medico di Medicina Generale le seguenti prestazioni:

  • visite nello studio del proprio medico;
  • visite domiciliari solo in caso di non trasferibilità per ragioni sanitarie;
  • eventuali richieste di prescrizioni, solo se reputate necessarie dal medico stesso, in ordine:
  • accertamenti biochimici e strumentali conseguenti la visita;
  • primo accesso alla medicina specialistica;
  • ricovero ospedaliero;
  • prescrizioni di farmaci;
  • multiprescrizione di specialità medicinali (D.L. 90/2014);

Doveri del Medico di Medicina Generale

Il Medico di Medicina Generale è il medico di fiducia scelto dal cittadino e svolge nei suoi confronti compiti di diagnosi, di cura, di riabilitazione, di prevenzione e di educazione sanitaria.

Il Medico di Medicina Generale non ha l’obbligo della reperibilità.

I compiti assistenziali del medico di medicina generale sono quelli di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza servizi essenziali da svolgersi secondo la miglior pratica e in accordo con il malato, si articolano in:

  1. gestione del paziente ammalato in condizioni acute;
  2. gestione delle patologie croniche;
  3. gestione dei malati, nell’ambito dell’Assistenza domiciliare programmata e integrata

 

Il medico è tenuto a:

  • Il rispetto dei diritti fondamentali della persona così come previsto dal codice deontologico che regola la professione medica;
  • il trattamento e alla trasmissione riservata dei suoi dati;
  • una tempestiva e corretta informazione sulla diagnosi e sulla prognosi; un’attività da parte del medico curante improntata alla disponibilità, all’attenzione ai bisogni della persona in particolare nei confronti di coloro che necessitano di maggior protezione;
  • costante aggiornamento professionale

Doveri dell'assistito per l'accesso al sistema sanitario

  • rispettare la dignità e l’indipendenza professionale del proprio medico di medicina generale e/o pediatra di libera scelta;
  • non sollecitare il medico alla prescrizione di farmaci, accertamenti e/o visite se non ritenute necessarie dal medico stesso;
  • non sollecitare il medico ad atti non coerenti con le indicazioni normative regionali e/o nazionali (es. prescrizione di farmaci al di fuori delle indicazioni delle note AIFA o delle indicazioni in scheda tecnica);
  • non sollecitare il medico nella trascrizione di quegli accertamenti che devono essere prescritti su ricettario regionale dai medici specialisti;
  • non richiedere al medico l’utilizzo di procedure per l’esecuzione di accertamenti e/o visite in tempi solleciti quando non ritenuto opportuno dallo medico stesso;
  • non richiedere “impegnative a posteriori” per prestazioni di fatto già eseguite o richiedere al medico curante impegnative per prestazioni già prenotate;
  • ove si rechi senza consultarsi con il proprio medico curante da uno specialista privato o pubblico in regime di libera professione ponendosi per sua libera scelta al di fuori del sistema sanitario pubblico, non può pretendere la trascrizione automatica delle proposte (accertamenti, farmaci). Una scelta autonoma privata, se pur legittima, non può comportare infatti necessariamente un onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
  • verificare la correttezza delle prescrizioni e segnalazione al medico eventuali difformità e/o segnalazioni in un’ottica di ruolo proattivo del paziente o suo caregiver.

Cosa può essere prescritto con il Ricettario Generale

Sul Ricettario regionale/ricetta dematerializzata possono essere prescritte esclusivamente prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale:

  • prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio per risolvere un quesito diagnostico/terapeutico;
  • esami che rientrano in programmi di screening di comprovata efficacia che rientrano nella prevenzione individuale (mammografia, pap-test, tumore colon-retto) (L. n. 388/2000) (specificare il codice di esenzione);
  • farmaci e presidi a carico del SSN;
  • ricoveri (MMG/PDF, Medici specialisti di struttura pubblica o privata accreditata e a contratto, MCA, Medici Guardia turistica o dell’emergenza) tramite scheda Allegato E (ACN vigente);
  • Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC) (solo Medici specialisti di struttura pubblica o privata accreditata e a contratto. Le prestazioni sono da effettuarsi presso la struttura di appartenenza);
  • Prestazioni di Chirurgia a Bassa Complessità Operativa e Assistenziale (BIC).

 

Ogni ricetta può contenere prescrizioni/proposte di una sola branca specialistica, fino ad un massimo di 8 prestazioni (preferibilmente indicare anche il codice del nomenclatore).

Prestazioni riguardanti branche specialistiche diverse devono essere prescritte su ricette diverse.

Cosa non può essere prescritto con il Ricettario Regionale

Il ricettario regionale non può essere utilizzato per le prestazioni preliminari ai ricoveri o correlate a prestazioni escluse dai LEA:

  • per richiedere prestazioni nell’interesse privato del cittadino come nel caso di esami o visite per il rilascio o rinnovo patenti di guida, rilascio o rinnovo porto d’armi, uso assicurativo, eccetto le visite mediche per rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica in soggetti minorenni e disabili);
  • accertamenti che precedono interventi di chirurgia estetica, implantologia o cure estetiche in ambito odontoiatrico (es. TAC arcate dentarie o ortopantomografia per implantologia o estetica);
  • per controlli per la medicina del lavoro (a carico del datore di lavoro) o richieste che non riconoscono quale motivo di prescrizione un dubbio/quesito diagnostico;
  • per comunicazioni con l’ATS, per certificati di malattia, per certificazioni a corredo della domanda invalidità, etc;
  • nell’espletamento dell’attività libero professionale dei MMG e degli specialisti sia intramoenia che extramoenia.

 

Altresì non può essere utilizzato per la prescrizione di farmaci in fascia C (eccetto farmaci per malattie rare).

Durante il ricovero è compito della struttura fornire i farmaci prescritti dal medico specialista, di conseguenza non può essere richiesta al MMG la prescrizione di tali farmaci, né lo specialista può prescriverli su ricettario SSN.

Certificati telematici di malattia

L’articolo 7, DPCM del 26 marzo 2008, definisce come “certificato di malattia”: “L’attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell’esercizio della professione, che attesti l’incapacità temporanea al lavoro, con l’indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all’articolo 2, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33”.

In attuazione di tale norma, il Ministero della salute ha emanato, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, il Decreto 26 febbraio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010. Tale Decreto definisce le modalità tecniche di predisposizione e invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia e rende la trasmissione telematica dei certificati di malattia da parte di qualsiasi medico iscritto all’albo un obbligo di legge.

Tutti i medici, e quindi anche i medici specialisti dipendenti o convenzionati, qualora la situazione clinica comporti un’inabilità lavorativa sono tenuti al rilascio della certificazione di malattia.

A titolo di esempio, ci si riferisce alla certificazione di malattia a seguito di prognosi alla dimissione dai reparti di ricovero o dal Pronto Soccorso o alla visita specialistica ambulatoriale.

In nessun caso il cittadino deve essere rinviato al Medico di Medicina Generale per la formulazione e la trasmissione del certificato. In via eccezionale, qualora le strutture sanitarie ospedaliere siano impossibilitate alla trasmissione telematica, al lavoratore deve essere rilasciato il certificato cartaceo; quest’ultimo provvederà a trasmetterlo all’INPS con le modalità previste oltre alla copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro.

Prenotazione della prestazione

Nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale è possibile prenotare visite ed esami solo se in possesso della prescrizione medica (ricetta rossa/ricetta dematerializzata), della Tessera Sanitaria – CNS/CRS ed è effettuabile attraverso i seguenti canali:

  • online con PC e smartphone, tramite il Portale Regionale dei Servizi Sanitari;
  • con smartphone e tablet, tramite l’app Salutile Prenotazioni;
  • attraverso l’ausilio delle farmacie lombarde (aderenti al servizio);
  • telefonando al Call Center Regionale 800.638.638, numero verde gratuito da rete fissa, oppure lo 02.99.95.99 da rete mobile, o ai CUP delle strutture sanitarie;
  • di persona, presso gli sportelli delle singole strutture sanitarie.

Accesso diretto per cui non è richiesta la prescrizione del medico curante

Per quanto attiene alle prestazioni non urgenti, l’accesso diretto, senza richiesta del medico curante, è previsto per le specialità di:

  • Odontoiatria (l’accesso è limitato alle categorie di utenti indicate nell’allegato 4C (LEA) “criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche”);
  • ostetricia e ginecologia;
  • pediatria (per gli assistiti non in carico al PdF);
  • psichiatria;
  • oculistica (limitatamente alla visita optometrica);
  • neuropsichiatria infantile,

Ai fini meramente amministrativi di rendicontazione delle prestazioni effettuate, queste ultime saranno prescritte su ricettario SSN a cura dello specialista che ha erogato l’attività.

Richiesta di ricovero

Per tutti i ricoveri a carico del SSR occorre sempre la proposta – prescrizione di ricovero, redatta su ricettario unico (“Manuale della cartella clinica 2° edizione 2007”, approvato dalla Regione Lombardia con DDG 6911/2008), da parte di:

  • MMG/PdF;
  • Medico Specialista dotato di ricettario;
  • Medico di Continuità Assistenziale, di Guardia Turistica o dell’emergenza territoriale.

La proposta di ricovero ordinario potrà essere accompagnata dalla scheda d’accesso, compilata dal medico curante, nella quale siamo annotati i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.